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Sez. L, Sentenza n. 659 del 23/01/1987 (Rv. 450369 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO - INAIL - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - INTERMEDIAZIONE E INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO - OBBLIGHI CONTRIBUTIVI DEL COMMITTENTE E DELL'APPALTATORE O INTERMEDIARIO - CARATTERE AUTONOMO - LITISCONSORZIO NECESSARIO SUL GIUDIZIO INSTAURATO DALL'INAIL - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450369-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO - INAIL - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - INTERMEDIAZIONE E INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO - OBBLIGHI CONTRIBUTIVI DEL COMMITTENTE E DELL'APPALTATORE O INTERMEDIARIO - CARATTERE AUTONOMO - LITISCONSORZIO NECESSARIO SUL GIUDIZIO INSTAURATO DALL'INAIL - INSUSSISTENZA.*

Nel caso di violazione del divieto d'intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, cui si riferiscono i primi tre commi dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, la nullità (per illiceità dell'oggetto e della causa) del contratto fra committente ed appaltatore o intermediario e la previsione dell'ultimo comma dello stesso articolo - secondo cui i lavoratori sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dello imprenditore che ne abbia effettivamente utilizzato le prestazioni - non comportano la liberazione dell'appaltatore o dell'interposto dagli obblighi, anche in materia di assicurazioni sociali, nati dal rapporto di lavoro; al contrario, la responsabilità di tali soggetti, che sono pur sempre i titolari del rapporto di lavoro in virtù dell'apparenza del diritto e dell'affidamento dei terzi di buona fede, permane e concorre in via autonoma con quella dello imprenditore suddetto, con la conseguenza che quest'ultimo (salva la sua distinta ed autonoma responsabilità per le violazioni commesse) non può considerarsi litisconsorte necessario del giudizio - concernente la violazione dell'Obbligo contributivo - instaurato dall'i.N.A.I.L. nei confronti dell'interposto apparente datore di lavoro, il quale riconosca tale sua qualità. (V 1041/82, mass n 418908).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)