Sez. 5, Sentenza n. 13080 del 02/02/2011 Cc. (dep. 29/03/2011) Rv. 249954 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI | Ripristino della custodia cautelare per sopravvenuta condanna - Presupposti - Accertamento della inadeguatezza di ogni altra misura - Necessità.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI
Ai fini del ripristino della custodia cautelare in carcere per sopravvenuta condanna, ex art. 307, comma secondo, cod. proc. pen., il giudice della cautela - oltre ad avere riguardo alle esigenze connesse al pericolo di fuga che deve profilarsi con ragionevole probabilità, e non solo come mera possibilità, in ragione di attuali e concreti profili comportamentali - deve accertare, ex art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., se ogni altra misura risulti inadeguata esplorando la possibilità di misure alternative in ipotesi, come nella specie di imputato anziano, più consone all'età del prevenuto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 com. 2 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)