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Sez. 2, Sentenza n. 9277 del 22/01/2013 Cc. (dep. 27/02/2013) Rv. 254876 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI | Ripristino della custodia per sopravvenuta condanna - Pericolo di fuga - Desumibilità - Elementi - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-01-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254876-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI

In tema di custodia cautelare in carcere, il ripristino nei confronti dell'imputato, a seguito di sopravvenuta condanna, deve fondarsi sull'entità della pena detentiva inflitta oltre che sulla natura e sulla gravità del reato in funzione del giudizio di probabilità che il condannato possa sottrarsi all'esecuzione della sentenza, ove questa divenga irrevocabile. (Fattispecie in cui l'imputato era stato condannato in appello alla pena di sette anni di reclusione per partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso che in passato aveva favorito la latitanza degli associati).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)