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Sez. 1, Sentenza n. 36457 del 09/04/2018 Cc. (dep. 30/07/2018) Rv. 273610 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - Reati ostativi - Superamento dell'ostatività - Collaborazione con la giustizia - Obbligo dell'autorità inquirente di sollecitare la collaborazione del condannato - Insussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273610-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Ai fini del superamento delle condizioni ostative alla fruizione di benefici penitenziari stabilite dal combinato disposto degli artt. 4-bis e 58-ter delle legge 26 luglio 1975, n. 354 e 2 della legge 12 luglio 1991, n. 203, non sussiste un obbligo dell'autorità inquirente di sollecitare il condannato a collaborare con la giustizia e di indicare al medesimo i temi del suo possibile apporto informativo. Non può pertanto configurarsi, in assenza di tali iniziative, un caso di impossibilità o irrilevanza della collaborazione.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Decreto Legge 12/05/1991 num. 152 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)