Sez. 6, Sentenza n. 5647 del 23/01/2013 Cc. (dep. 04/02/2013) Rv. 254411 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - RICORSO PER CASSAZIONE | Estradando straniero che non conosce la lingua italiana - Traduzione dell'ordinanza cautelare ai fini dell'esercizio del diritto di impugnazione - Onere di farne istanza - Sussistenza.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - RICORSO PER CASSAZIONE
In tema di estradizione per l'estero, costituisce onere dell'estradando, che abbia interesse alla traduzione in lingua madre dell'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, farne istanza ai fini dell'esercizio del diritto di impugnazione, con la conseguenza che la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di cui non è stata richiesta la traduzione consuma la relativa facoltà, presupponendone la carenza d'interesse.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 706
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)