Sez. 6, Sentenza n. 1767 del 30/09/2002 Cc. (dep. 16/01/2003) Rv. 223221 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - RICORSO PER CASSAZIONE | Estradando straniero che non conosce la lingua italiana - Traduzione della sentenza favorevole all'estradizione ai fini dell'esercizio del diritto di impugnazione - Onere di farne istanza.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - RICORSO PER CASSAZIONE
In tema di estradizione per l'estero, è onere dell'estradando, che ha interesse alla traduzione nella lingua madre della sentenza favorevole all'estradizione, farne istanza ai fini dell'esercizio del diritto di impugnazione. Ne consegue che il ricorso avverso tale sentenza, di cui non è stata richiesta la traduzione, consuma tale facoltà, presupponendone la mancanza di interesse.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 705, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 706, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 706
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)