Sez. 6, Sentenza n. 1349 del 14/04/1998 Cc. (dep. 20/05/1998) Rv. 211731 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Richiamo alle regole di formalità della presentazione dell'atto di impugnazione di cui agli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. - Indicazione della persona che ha presentato l'atto e del pubblico ufficiale che lo riceve - Necessità - Conseguenze in caso di mancata indicazione - Inammissibilità dell'impugnazione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
In materia di appello cautelare, l'art. 310, comma secondo, cod. proc. pen. prevede, attraverso il rinvio all'art. 309, comma quarto, dello stesso codice, che nell'atto di impugnazione sia apposta, tra l'altro, l'indicazione del soggetto che lo presenta e del pubblico ufficiale che lo riceve. La mancanza di tali attestazioni comporta la inammissibilità della impugnazione, a norma dell'art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., essendo d'altro canto onere di chi presenta l'atto, per evitare tale conseguenza, di pretendere e verificare l'osservanza di dette formalità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591 com. 1 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)