Sez. 4, Sentenza n. 7308 del 21/05/1998 Ud. (dep. 20/06/1998) Rv. 211108 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE | Revoca della patente conseguente al reato di cui all'art. 218, comma sesto, cod. stradale - Competenza del prefetto.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 219 cod. stradale, spetta al Prefetto la competenza ad ordinare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida conseguente alla condanna per il reato di circolazione abusiva nel periodo di sospensione della patente medesima previsto dall'art. 218, comma sesto, detto cod.
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 218 com. 6, Cod. Strada Nuovo art. 219
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)