Sez. 4, Sentenza n. 1642 del 11/06/1997 Cc. (dep. 23/07/1997) Rv. 208541 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE | Revoca della patente - Competenza del prefetto - Fattispecie: sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative accessorie derivanti dalla violazione di norme del codice della strada gli artt. 218 e 219 cod. strad. attribuiscono al prefetto la competenza ad ordinare la revoca della patente. (Nella fattispecie la Corte ha giudicato corretta la trasmissione degli atti dal pretore al prefetto con la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod.proc.pen.)
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 218, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 218, Cod. Strada art. 219, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 219
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)