Sez. 4, Sentenza n. 8977 del 22/03/1999 Ud. (dep. 15/07/1999) Rv. 214251 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE | Competenza - Prefetto - Esclusione - Giudice ordinario - Sussistenza.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE
La competenza ad irrogare le sanzioni amministrative accessorie ai reati in materia di circolazione stradale appartiene in via generale, come si deduce dal principio del "simultaneus processus" previsto dall'art. 221 del codice della strada, al giudice ordinario e non al prefetto, cui spetta solo un potere limitato in via preventiva e cautelare.
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 222, Cod. Strada Nuovo art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)