Sez. 3, Sentenza n. 4791 del 04/10/1985 (Rv. 442204 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - MORTE O SOPRAVVENUTA INCAPACITÀ DELLA PARTE COSTITUITA PRIMA DELLA CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE - NOTIFICAZIONE DEL PREDETTO ATTO PRESSO IL PROCURATORE - VALIDITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - MORTE O SOPRAVVENUTA INCAPACITÀ DELLA PARTE COSTITUITA PRIMA DELLA CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE - NOTIFICAZIONE DEL PREDETTO ATTO PRESSO IL PROCURATORE - VALIDITÀ.*
Nel caso di decesso o sopravvenuta incapacità della parte costituita, verificatisi nel corso di un grado di merito e prima della chiusura della discussione, l'atto d'impugnazione della relativa sentenza, in difetto di dichiarazione degli eventi ad opera del procuratore, è validamente notificato presso il procuratore stesso, a prescindere da ogni questione sulla eventuale conoscenza aliunde di quegli eventi da parte del notificante o sulla loro mancata conoscenza per colpa del medesimo. (Conf 1228/84, mass n 433371, sulla ultima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)