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Sez. 1, Sentenza n. 1039 del 20/02/1986 (Rv. 444550 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - MORTE O PERDITA DELLA CAPACITÀ DELLA PARTE COSTITUITA - NEL CORSO DI UN GRADO DI MERITO E PRIMA DELLA CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE - MANCATA DICHIARAZIONE O NOTIFICAZIONE ED OPERA DEL PROCURATORE DELLA PARTE - NOTIFICA DELL'IMPUGNAZIONE AL PROCURATORE - VALIDITÀ.*
Stato
decisa il 1986-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444550-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - MORTE O PERDITA DELLA CAPACITÀ DELLA PARTE COSTITUITA - NEL CORSO DI UN GRADO DI MERITO E PRIMA DELLA CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE - MANCATA DICHIARAZIONE O NOTIFICAZIONE ED OPERA DEL PROCURATORE DELLA PARTE - NOTIFICA DELL'IMPUGNAZIONE AL PROCURATORE - VALIDITÀ.*

La morte o la perdita di capacità della parte costituita che sopravvengano nel corso di un grado di merito del processo, prima della chiusura della discussione - se non dichiarate o notificate dal procuratore della parte medesima, unico legittimato al compimento di tali Atti ai sensi dell'art. 300, comma primo, cod. proc. civ. - non valgono a modificare la posizione giuridica del rappresentato che resta quella di persona ancora esistente od ancora capace, con correlativa ultrattività del mandato alla lite. È pertanto, in tal caso, valida la notifica dell'impugnazione notificata al suddetto procuratore, pur se il notificante abbia avuto conoscenza aliunde dell'evento concernente la controparte. (Conf 4791/85, mass n 442204; (Conf 1317/85, mass n 439401; (Conf 4737/84, mass n 436635; (Conf 4474/84, mass n 436367; (Conf 1228/84, mass n 433371; (Conf 2213/84, mass n 434252).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)