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Sez. 2, Sentenza n. 5242 del 27/08/1986 (Rv. 447834 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - DOPO LA CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE - MANCATA NOTIFICA O DICHIARAZIONE DA PARTE DEL PROCURATORE - ULTRATTIVITÀ DEL MANDATO - NOTIFICA DELL'IMPUGNAZIONE ESEGUITA AL PROCURATORE - VALIDITÀ - CONOSCENZA ALIUNDE DEL NOTIFICANTE DELL'EVENTO INTERRUTTIVO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447834-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - DOPO LA CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE - MANCATA NOTIFICA O DICHIARAZIONE DA PARTE DEL PROCURATORE - ULTRATTIVITÀ DEL MANDATO - NOTIFICA DELL'IMPUGNAZIONE ESEGUITA AL PROCURATORE - VALIDITÀ - CONOSCENZA ALIUNDE DEL NOTIFICANTE DELL'EVENTO INTERRUTTIVO - IRRILEVANZA.*

La morte della parte costituita, sopravvenuta nel corso del giudizio di merito (nella specie: appello), prima della chiusura della discussione, se non dichiarata o notificata dal procuratore della parte medesima, unico legittimato al compimento di tali Atti ai sensi dell'art. 300, comma primo cod. proc. civ., non vale a modificare la posizione giuridica del rappresentato che resta quella di persona ancora esistente, con correlativa ultrattività del mandato alle liti. È, pertanto, in tal caso, valida la notifica della impugnazione eseguita al suddetto procuratore, pure se il notificante abbia avuto conoscenza "aliunde" dell'evento concernente la controparte. (Conf 1039/86, mass n 444550; (Conf 4791/85, mass n 442204; (Conf 1317/85, mass n 439401; (Conf 4737/84, mass n 436635; (Conf 4474/84, mass n 436367; (Conf 2213/84, mass n 454252; (Conf 1228/84, mass n 433371).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)