Sez. L, Sentenza n. 2380 del 12/04/1984 (Rv. 434421 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
La giusta causa di licenziamento (art. 2119 cod. civ.) deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, e, in particolare, di quello della fiducia che deve sussistere fra le parti; il che va stabilito con riferimento non al fatto in sè strettamente considerato, bensì agli aspetti concreti di esso, afferenti alla natura ed alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonché alla portata soggettiva del fatto stesso, cioè alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi ed all'intensità dell'elemento intenzionale o di quello colposo, in quanto, trattandosi della più grave delle sanzioni applicabili al lavoratore, ad essa può procedersi solo quando, attraverso un'attenta considerazione di tutte le circostanze del caso concreto, qualsiasi altra sanzione risulti insufficiente a tutelare l'interesse dell'azienda rispetto al comportamento del lavoratore medesimo. (Conf 2981/83, mass n 427894; (Conf 6749/82, mass n 424377; (Conf 4632/80, mass n 408451).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)