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Sez. U, Sentenza n. 6 del 25/03/1998 Cc. (dep. 08/07/1998) Rv. 210872 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Revisione - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210872-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

È inammissibile l'istituto della revisione con riferimento alla sentenza di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. (La S.C. ha affermato il principio di cui sopra come corollario della natura della sentenza di patteggiamento, non equiparabile a una pronuncia di condanna, se non nella parte che la giustifica per l'affinità individuabile nel solo punto relativo all'applicazione della pena, osservando anche che sarebbe impossibile riprendere un giudizio ordinario quando il processo si è svolto e concluso senza una "plena cognitio" e che sarebbe improponibile un "conflitto" tra prove ed elementi che per definizione normativa tali non sono, posto che l'applicazione della pena è disposta, ai sensi dell'art. 444, comma secondo, cod. proc. pen., "sulla base degli atti"). (Conf. Sez. un., c.c. 25 marzo 1998 n. 7, Boretti e n. 8, Palazzo, non massimate).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 630 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)