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Sez. 2, Sentenza n. 3232 del 25/05/1984 (Rv. 435275 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITÀ DI DISPORRE LA CONSULENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435275-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITÀ DI DISPORRE LA CONSULENZA - FATTISPECIE.*

Sebbene la consulenza tecnica non sia un mezzo istruttorio nella disponibilità delle parti, ma espressione del potere del giudice, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o la opportunità, tuttavia il giudice, nel caso in cui non abbia ritenuto di dover ricorrere all'ausilio di un esperto, deve dimostrare, con motivazione adeguata, d'aver potuto risolvere, sulla base di corretti criteri, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, in quanto non può respingere l'istanza di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio e ritenere non accertati i fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare, senza incorrere nel vizio di insufficienza e contraddittorietà della motivazione. (Conf 2013/82, mass n 419861, sulla prima parte; (Conf 392/77, mass n 383939, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)