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Sez. 3, Sentenza n. 13467 del 03/12/1999 (Rv. 531788 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM | Nozione - Difetto di titolarità dell'obbligazione dal lato passivo - Differenze - Conseguenze in tema di rilevabilità "ex officio".
Stato
decisa il 1999-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531788-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM

Il difetto di legittimazione passiva, sempre rilevabile d'ufficio, va valutato esclusivamente in base alla prospettazione della domanda come formulata dall'attore. Esso sussiste, pertanto, sia quando l'attore prospetti come proprio un diritto altrui; sia quando pretenda una pronuncia nei confronti di persona della quale si prospetti l'estraneità al rapporto controverso. Ne consegue che nel caso in cui l'assicuratore della r.c.a., indennizzato il passeggero trasportato sul veicolo antagonista rispetto a quello assicurato, convenga in giudizio il conducente del veicolo antagonista al fine di ottenere la ripetizione dell'indennizzo, la questione relativa alla ammissibilità della domanda di surrogazione nei confronti di persona diversa dall'assicurato attiene non al difetto di legittimazione passiva, ma alla mancanza di titolarità, dal lato passivo, del rapporto dedotto in giudizio. Tale questione, attinente al merito, va pertanto eccepita dalla parte, e non può essere rilevata d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)