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Sez. 1, Sentenza n. 2583 del 20/02/2003 (Rv. 560613 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Comune parte nel giudizio - Conferimento della procura alle liti - Rilasciata dal Sindaco - Legittimità.
Stato
decisa il 2003-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560613-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

Nel nuovo ordinamento delle autonomie locali le disposizioni degli artt. 36 e 35 della legge n. 142/1990 (poi trasfusi negli artt. 48, secondo comma, e 50, secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000) attribuiscono al Sindaco la rappresentanza del Comune, mentre, d'altra parte, ai dirigenti dell'ente sono devoluti, dall'art. 51, secondo comma, della legge 142/1990, tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico: compiti dai quali sono esclusi, dal terzo comma dell'art. 51 cit., l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente riservino agli organi di governo dell'ente. Ne consegue che, rientrando tra i compiti del Sindaco la rappresentanza del Comune all'esterno, nelle liti attive e passive spetta a quest'organo conferire al difensore la procura.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 35, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 36, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 51, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 48, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 50 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)