Sez. 5, Sentenza n. 19082 del 12/12/2003 (Rv. 568873 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Comune - Rappresentanza in giudizio - Esclusiva spettanza al sindaco - Conseguenze - Conferimento di procura alle liti - Competenza esclusiva del sindaco - Delega ad un dirigente comunale del potere di rappresentanza - Legittimità - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI
In base al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e, in particolare, agli artt. 6, 50 e 107 del medesimo, gli statuti ed i regolamenti comunali debbono uniformarsi al principio - vincolante per tale normativa secondaria, ai sensi del citato art. 6 - della riserva sindacale della rappresentanza giudiziale del comune e non possono attribuire ad altri soggetti tale rappresentanza, pena la loro disapplicazione "in parte qua" ad opera del giudice ordinario, ex art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E. Ne consegue sia che "i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio", che il menzionato art. 6 consente di disciplinare mediante statuto, non attengono all'individuazione del soggetto legittimato a rappresentare in giudizio l'ente, ma ad aspetti diversi, sia che compete esclusivamente al sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, il potere di conferire al difensore del comune la procura alla lite. Deve, inoltre, escludersi che il sindaco possa derogare a tale riserva di attribuzioni delegando ad altri (segnatamente ai dirigenti) il potere di rappresentanza processuale, atteso che il testo unico citato esige una scissione tra detto potere, spettante esclusivamente al sindaco, e la sfera di attribuzioni dei dirigenti delineata dal citato art. 107 (nella fattispecie, relativa a controversia tributaria, la Suprema Corte, previa disapplicazione della relativa norma del regolamento comunale in materia, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto, su delega generale del sindaco, da un dirigente del comune, che aveva anche rilasciato la procura alla lite al difensore).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 6, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 50 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 107, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)