Sez. 5, Sentenza n. 17360 del 17/11/2003 (Rv. 568220 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Comune - Rappresentanza in giudizio - Spettanza al sindaco - Dirigenti comunali - Spettanza - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI
Nel vigore dell'ordinamento delle autonomie locali dettato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la legittimazione a promuovere giudizi in rappresentanza del Comune compete al sindaco (e, in caso di suo impedimento, al vicesindaco), poiché, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del citato d.lgs., soltanto il sindaco rappresenta il Comune, mentre detta legittimazione non spetta ai dirigenti dell'ente locale, né in base all'art. 6, né ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 6, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 50 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)