Sez. L, Sentenza n. 11296 del 27/05/2005 (Rv. 582764 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Giudizio di cassazione - Documenti attestanti la capacità processuale - Produzione ex art. 372 cod. proc. civ., prima dell'udienza di discussione - Ammissibilità - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE
Nel giudizio di cassazione i documenti diretti ad attestare la capacità processuale necessaria per la proposizione del relativo ricorso devono essere formalmente inseriti tra gli atti interni del giudizio di legittimità, mediante la loro indicazione nel ricorso e il loro successivo deposito in cancelleria insieme all'atto di impugnazione, oppure anche, riguardando essi l'ammissibilità del ricorso, attraverso la loro produzione ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., prima della discussione. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento all'autorizzazione al giudizio del giudice delegato, necessaria affinchè il curatore fallimentare possa agire o resistere in causa).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)