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Sez. 1, Sentenza n. 1291 del 12/05/1973 (Rv. 363888 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - PRESUPPOSTI - COSTITUZIONE - PRECLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363888-01

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - PRESUPPOSTI - COSTITUZIONE - PRECLUSIONE - CONDIZIONI.*

A norma dell'art 1062 cod civ, se tra due fondi appartenenti a uno stesso proprietario esisteva, al momento della loro divisione tra piu proprietari, uno stato di fatto da cui sorgeva un peso per uno dei due fondi ed un vantaggio per l'altro, deve intendersi costituita, all'atto della divisione, una servitu per destinazione del padre di famiglia, ope legis, per la sola esistenza delle condizioni obiettive e senza che occorra una manifestazione di volonta dell'unico antico proprietario, volta a costituirla. Ad impedire, nelle predette condizioni di fatto, il sorgere della servitu, e necessaria, al momento della divisione e nello stesso atto che la determina, una manifestazione di volonta contraria alla nascita della servitu, o l'esistenza, nell'atto medesimo, di una clausola incompatibile con la volonta di lasciare integra la situazione di fatto da cui obiettivamente deriva per legge la Costituzione della servitu. (Conf 1292/71, mass n 351482; 2434/70, mass n 348681; (Conf 3665/68, mass n 336960).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1062

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)