Sez. 5, Sentenza n. 19372 del 17/12/2003 (Rv. 569031 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE | Natura dell'agevolazione - Diritto soggettivo - Istanza del contribuente - Necessità - Libertà di forma e modalità - Silenzio rifiuto su istanza di rimborso - Contribuente - Onere di impugnazione - Atto di riconoscimento del diritto all'esenzione limitato nel tempo - Ulteriore onere di impugnazione - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE
L'esenzione decennale dall'ILOR per le imprese operanti nel meridione di cui all'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, non costituisce una concessione discrezionale dell'amministrazione finanziaria, ma un vero e proprio diritto soggettivo che, sorge ove sussistano i requisiti previsti dalla legge. Il contribuente è tenuto a richiedere l'applicazione del beneficio mediante istanza diretta, istanza di rimborso di imposte cautelativamente pagate o denuncia dei redditi, ed ha l'onere, una volta formatosi il silenzio-rifiuto su un'istanza di rimborso, di proporre impugnazione giudiziale. Ne consegue - fra l'altro - che, qualora nelle more del giudizio intervenga un atto di riconoscimento del diritto all'esenzione limitato ad una parte del periodo, sul contribuente non grava l'onere di impugnare ulteriormente tale atto di diniego parziale, in quanto il processo viene correttamente deciso nel merito con la verifica del diritto all'esenzione anche per quel periodo.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)