Sez. L, Sentenza n. 8375 del 02/08/1999 (Rv. 529173 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Obbligo per il datore di lavoro di modificare le strutture materiali e lavorative dell'azienda - Insussistenza - Obbligo datoriale di accettare e inserire l'invalido, con i suoi limiti, nell'ambito delle strutture esistenti - Sussistenza - Conseguente accettazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa da parte dell'invalido con ritmi più lenti rispetto agli altri dipendenti - Necessità - Condizioni - Motivazione del recesso del datore di lavoro per esito negativo della prova incentrata esclusivamente sull'inesistenza nell'azienda di attività espletabili da parte dell'invalido allo stesso ritmo degli altri colleghi - Inammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA
In base alla legge n. 462 del 1968 l'avviamento obbligatorio al lavoro degli invalidi non comporta per il datore di lavoro l'obbligo di modificare le strutture materiali o lavorative dell'azienda, ma gli impone di accettare ed inserire l'invalido, con i suoi limiti, nell'ambito delle strutture esistenti. Pertanto, ove i suddetti limiti determinino per l'invalido ritmi di lavoro più lenti rispetto agli altri dipendenti, senza tuttavia incidere sui ritmi di questi ultimi o pregiudicare comunque il ciclo produttivo, il datore di lavoro, per la stessa logica dell'avviamento obbligatorio, è tenuto ad accettare tale situazione adeguando l'attività lavorativa dell'invalido alla sua menomazione. Ne consegue che il recesso del datore di lavoro per esito negativo della prova - la cui motivazione è sindacabile in sede giurisdizionale al fine di accertare se la condizione di invalidità abbia influito sulla prova stessa - non può essere determinato esclusivamente dall'inesistenza nell'azienda di un'attività che l'invalido possa compiere allo stesso ritmo degli altri colleghi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)