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Sez. L, Sentenza n. 3177 del 01/04/1994 (Rv. 486027 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Collocamento al lavoro - Ciechi, invalidi e mutilati - Assunzione obbligatoria | In prova - Valutazione del relativo esito - Limiti.
Stato
decisa il 1994-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486027-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Collocamento al lavoro - Ciechi, invalidi e mutilati - Assunzione obbligatoria

La valutazione dell'esito della prova, cui sia stato sottoposto preventivamente il lavoratore invalido avviato obbligatoriamente ai sensi della legge 2 aprile 1968 n. 482, deve prescindere da ogni considerazione indotta dalla menomazione del lavoratore medesimo, nel senso che, qualora il datore di lavoro si determini al recesso per esito negativo della prova, i motivi al riguardo enunciati - che sono suscettibili di controllo giudiziario - devono risultare tali da dimostrare che un esito siffatto non sia la semplice conseguenza dello stato di invalidità, in considerazione del quale opera la speciale protezione di cui alla legge suddetta, la quale verrebbe altrimenti frustrata nelle sue specifiche finalità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)