Sez. L, Sentenza n. 20450 del 21/09/2006 (Rv. 592185 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Datori di lavoro destinatari dell'obbligo legale di assunzione degli invalidi ed appartenenti ad altre categorie protette di cui alla legge n. 482 del 1968 - Individuazione - Rilevanza della sussistenza di una struttura aziendale capace di occupare l'aliquota prescritta relativa ai lavoratori appartenenti alla predetta categoria - Piena occupazione aziendale - Dispensa del datore di lavoro da detto obbligo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA
L'obbligo legale di assumere invalidi ed appartenenti ad altre categorie protette (ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, applicabile "ratione temporis" alla fattispecie dedotta in giudizio e ora abrogata per effetto dell'art. 22 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili") risulta imposto soltanto a quei datori di lavoro, che - in dipendenza del livello occupazionale - la legge presume dotati non solo della capacità economica necessaria per sopportarne l'onere, ma anche di una struttura capace di occupare la prescritta aliquota (quindici per cento) di lavoratori appartenenti alla predette categorie protette. Peraltro, al fine della collocabilità dell'invalido nell'organizzazione aziendale, non assume rilievo la vacanza dei posti in organico, in quanto questa è, invero, presupposta - al diverso scopo della riserva dei posti - ma non incide, tuttavia, sull'obbligo di assunzione, il che, in altri termini, implica che la piena occupazione aziendale non dispensa il datore di lavoro da tale obbligo prospettato, che, infatti, riguarda un'aliquota dei posti in organico e non già dei posti vacanti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata accolta la domanda, proposta da una lavoratrice invalida nei confronti di una società, per l'ottenimento della condanna al risarcimento del danno subito in dipendenza del rifiuto ingiustificato di assumerla, a seguito del proprio avviamento al lavoro presso la stessa società, nella forma del collocamento obbligatorio tutelata dalla legge n. 482 del 1968, previo accertamento della sua "collocabilità" in posizioni lavorative esistenti nell'organizzazione aziendale della medesima società ricorrente in sede di legittimità, per come evincibile dalle conclusioni dell'espletata c.t.u.).
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 12 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 13 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 20 CORTE COST., Legge 12/03/1999 num. 68 art. 22, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1337
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)