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Sez. 6, Sentenza n. 31720 del 18/04/2003 Ud. (dep. 28/07/2003) Rv. 226252 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Manipolazione e inserimento di dati falsi nell'archivio informatico di un ente pubblico - Reato di falso in atto pubblico - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226252-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI

Integra il reato di falsità ideologica o materiale in atti pubblici la condotta del dipendente pubblico che, nella sue funzioni di addetto alla gestione degli archivi informatici di una pubblica amministrazione, inserisce deliberatamente dati falsi negli elaboratori elettronici dell'archivio o modifica quelli esistenti in relazione ad atti o a documenti ivi registrati.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 491 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)