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Sez. 5, Sentenza n. 11915 del 24/11/2003 Ud. (dep. 12/03/2004) Rv. 228741 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Inserimento nell'archivio informatico dell'Albo nazionale dei costruttori di dati non corrispondenti alle delibere adottate dai competenti organi deliberativi dell'Albo - Condotta integrata prima dell'introduzione dell'art. 491 bis cod. pen. - Rientra nell'ambito previsionale dell'art. 476 cod. pen. - Ragioni.
Stato
decisa il 2003-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228741-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI

Integra il reato di falsità materiale in atto pubblico (art. 476 cod. pen.) - anche nell'ipotesi che il fatto sia stato commesso prima dell'introduzione nel codice penale dell'art. 491 bis, ad opera dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1993, n. 547 - la condotta del pubblico dipendente che inserisca nell'archivio informatico dell'Albo nazionale dei costruttori dati non corrispondenti alle delibere adottate dai competenti organi deliberativi del predetto Albo - determinando l'iscrizione illecita di numerose imprese per categorie e per importi di lavori che in realtà non erano stati loro riconosciuti - in quanto, nella previsione di cui all'art. 476 cod. pen. rientrava, ancor prima che entrasse in vigore l'espressa previsione dell'art. 491 bis, la condotta del pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, avesse formato un atto informatico sostanzialmente o formalmente falso, posto che anche attraverso lo strumento informatico il pubblico ufficiale può, nell'esercizio delle sue funzioni, formare un documento rappresentativo di atti o fatti, destinato a dare quella certezza alla cui tutela sono preposte le norme penali.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 491 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)