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Sez. 5, Sentenza n. 11930 del 27/01/2005 Ud. (dep. 25/03/2005) Rv. 231706 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Manipolazione e inserimento di dati falsi nell'archivio informatico del patronato ENASCO - Condotta realizzata prima dell'introduzione dell'art. 491 bis cod. pen. - Reato di falso in atto pubblico - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-01-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231706-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI

L'archivio informatico di una P.A. deve essere considerato alla stregua di un registro tenuto da un soggetto pubblico, con la conseguenza che la condotta del pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni e facendo uso dei supporti tecnici di pertinenza della P.A., confezioni un falso atto informatico destinato a rimanere nella memoria dell'elaboratore, integra una falsità in atto pubblico, a seconda dei casi, materiale o ideologica, punibile rispettivamente ai sensi degli artt. 476 e 479 cod. pen., se posta in essere antecedentemente alla formulazione dell'art. 491 bis cod. pen. (Fattispecie in tema di archivio informatico del patronato ENASCO).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 491 bis, Legge 23/12/1993 num. 547

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)