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Sez. 5, Sentenza n. 45313 del 21/09/2005 Ud. (dep. 14/12/2005) Rv. 232735 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Alterazione di dati archiviati in computer senza manipolare il corrispondente supporto cartaceo - Integrazione del reato di cui agli artt. 476 e 491 bis cod. pen..
Stato
decisa il 2005-09-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232735-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI

Integra il reato di cui agli artt. 476, comma primo e 491 bis cod. pen. (falso materiale in atto pubblico) la condotta del pubblico ufficiale che, in qualità di addetto al servizio di inserimento dati nel sistema di verbalizzazione informatica, alteri documenti informatici pubblici relativi alla predisposizione di verbali di accertamento di violazioni delle norme del codice della strada; né, a tal fine, rileva la circostanza che il sistema informatico coesista con quello cartaceo di supporto, in quanto l'art. 491 bis cod. pen. - che sanziona sia la falsità concernente direttamente i dati o le informazioni dotati, già in sé, di rilevanza probatoria sia quella relativa a programmi specificamente destinati ad elaborarli - riguarda tanto l'ipotesi in cui il sistema informatico sia supportato da riscontro cartaceo quanto quella in cui il sistema informatico sia del tutto sostitutivo di quello cartaceo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 491 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)