Sez. 2, Sentenza n. 1664 del 06/06/1974 (Rv. 369846 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE - PROVE NUOVE - PRECLUSIONE - LIMITI - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - PER OMESSA MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - AMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE - PROVE NUOVE - PRECLUSIONE - LIMITI - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - PER OMESSA MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - AMMISSIBILITA.*
Il giudizio di rinvio e un processo chiuso, nel senso che l'esame da parte del nuovo giudice deve essere condotto entro i limiti costituiti, da un lato, dalla sentenza rescindente della Corte di Cassazione e, dall'altro, dalla materia che e stata oggetto di decisione. In detto giudizio, pertanto, le parti sono obbligate a riproporre la controversia negli stessi termini e nello stesso stato di istruzione anteriori alla pronuncia della sentenza annullata, senza possibilita di dedurre nuove prove non proposte nella precedente fase del giudizio di merito; se pero l'annullamento della sentenza cassata sia stato pronunciato per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, determinando un mutamento della situazione processuale tale da rendere necessaria l'esplicazione di un'ulteriore attivita istruttoria, il giudice di rinvio ha il potere di riesaminare i fatti gia accertati e di accertarne dei nuovi, disponendo, se occorre, anche una consulenza tecnica. (Conf 1531'73, mass n 364311).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)