Sez. 1, Sentenza n. 1510 del 27/02/1990 (Rv. 465570 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONE E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE - CREDITO PER PAGAMENTO EFFETTUATO DA COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA - COSTITUZIONE IN FORMA DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - INSUSSISTENZA DEL PRIVILEGIO.*
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONE E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE - CREDITO PER PAGAMENTO EFFETTUATO DA COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA - COSTITUZIONE IN FORMA DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - INSUSSISTENZA DEL PRIVILEGIO.*
Con riguardo al credito per pagamento effettuato in qualità di fideiussore, di cui sia titolare una "cooperativa artigiana di garanzia", costituita in Forma di società a responsabilità limitata, deve negarsi il privilegio generale sui mobili, di cui all'art. 2751 bis n. 5 cod. civ., atteso che tale norma, di carattere eccezionale, e quindi non suscettibile di interpretazione analogica, si riferisce soltanto alle imprese artigiane (fra le quali non possono rientrare, ai sensi dell'art. 3 della legge 25 luglio 1956 n. 860, le società a responsabilità limitata), ovvero agli enti cooperativi di produzione e lavoro, ed altresì contempla i soli crediti che loro derivino da servizi prestati o dalla vendita di manufatti. (V 4778, mass n 442185; (V 5633/83, mass n 430582).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis CORTE COST., Legge 25/07/1956 num. 860 art. 1, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)