Sez. 1, Sentenza n. 3955 del 06/12/2007 Cc. (dep. 24/01/2008) Rv. 238380 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE | Potere di modificazione degli elementi essenziali del giudicato - Esclusione - Fattispecie.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE
Non è consentito al giudice dell'esecuzione modificare il giudicato nei suoi elementi essenziali, fra i quali è inclusa la data di commissione del reato, essendo possibile la modifica sostanziale del "dictum" della sentenza solo nel giudizio di cognizione attraverso il rimedio dell'impugnazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto l'operato del giudice dell'esecuzione che aveva tenuto conto della data di cessazione della permanenza del reato fissata nella sentenza irrevocabile, e non di quella antecedente indicata e pretesa dal condannato con l'obiettivo di far ritenere la custodia cautelare sofferta in relazione a un reato come posteriore alla commissione di altro reato, alla cui pena la si sarebbe dovuta imputare).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)