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Sez. L, Sentenza n. 3917 del 26/02/2004 (Rv. 572514 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Procedimento relativo - Legittimazione attiva - Attribuzione alle associazioni sindacali a diffusione nazionale interessate - Requisito della partecipazione dell'associazione ad una confederazione e della maggiore rappresentatività - Sussistenza - Esclusione - Organismi zonali deputati ad agire ex art. 28 statuto lav. - Individuazione - Riferimento agli statuti delle associazioni - Necessità.
Stato
decisa il 2004-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572514-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE

L'art. 28 dello statuto dei lavoratori attribuisce in modo univoco la legittimazione ad agire per il procedimento di repressione della condotta antisindacale alle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, richiedendo pertanto solo il requisito della diffusione nazionale del sindacato sul territorio nazionale, senza esigere che l'associazione faccia parte di una confederazione e che sia maggiormente rappresentativa. L'individuazione degli organismi locali delle associazioni nazionali deputati ad agire ai sensi del predetto art. 28 st.lav. deve desumersi dagli statuti interni delle associazioni stesse, dovendosi quindi far riferimento alle strutture zonali o provinciali (ora comprensoriali) che detti statuti ritengono maggiormente idonee alla tutela degli interessi locali. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la legittimazione attiva del Sincobas.)

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)