Sez. L, Sentenza n. 269 del 10/01/2005 (Rv. 579617 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Procedimento relativo - Legittimazione attiva - Attribuzione alle associazioni sindacali a diffusione nazionale - Requisito della partecipazione dell'associazione ad una confederazione e della maggiore rappresentatività - Necessità - Esclusione - Requisito della diffusione sul territorio nazionale - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE
In tema di repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro, di cui all'art. 28 dello statuto dei lavoratori, la legittimazione ad agire è riconosciuta agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse anche se, diversamente da quanto previsto dal precedente art. 19 primo comma, lett. a), non maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nè intercategoriali o aderenti a confederazioni, essendo invece determinante il requisito della diffusione del sindacato sul territorio nazionale.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)