Sez. 5, Sentenza n. 22951 del 07/12/2004 (Rv. 579403 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | Addizionale all'imposta sul consumo di energia elettrica - Processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici - Energia elettrica utilizzata come materia prima - Applicabilità dell'addizionale - Esclusione - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)
In tema di addizionale all'imposta sul consumo dell'energia elettrica - prevista dagli artt. 6 del D.L. 28 novembre 1988, n. 511 (convertito nella legge 27 gennaio 1989, n. 20) e 4 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332 (convertito nella legge 27 novembre 1989, n. 384) -, l'art. 4 del D.L. 28 giugno 1995, n. 250 (convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 349), nella parte in cui esclude - con efficacia retroattiva - dall'assoggettamento a detta addizionale d'imposta l'energia elettrica utilizzata come materia prima nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici, va interpretato nel senso che, ai fini del riconoscimento del detto beneficio, è sufficiente che l'energia elettrica intervenga nel processo produttivo con una funzione ed un valore pari a quelli delle altre materie di base, mentre non è necessario che l'energia stessa produca una variazione della composizione chimica dei materiali.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/11/1988 num. 511 art. 6, Decreto Legge 30/09/1989 num. 332 art. 4, Decreto Legge 28/06/1995 num. 250 art. 4, Legge 27/01/1989 num. 20, Legge 27/11/1989 num. 384 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 349 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)