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Sez. 1, Sentenza n. 9436 del 07/09/1991 (Rv. 473767 - 01)

Competenza civile - Regolamento di competenza - In genere | Opposizione alla esecuzione - Giudice della esecuzione - Rimessione delle parti davanti al giudice competente per la causa di opposizione - Relativa ordinanza - Impugnabilità - Regolamento di competenza - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1991-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473767-01

Competenza civile - Regolamento di competenza - In genere

L'ordinanza con la quale, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. civ., il giudice dell'esecuzione rimette le parti davanti all'ufficio giudiziario competente a conoscere della causa di opposizione all'esecuzione ha un contenuto declinatorio della competenza di detto giudice ed è, in quanto tale, suscettibile di regolamento di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)