Sez. 3, Sentenza n. 1961 del 22/02/1995 (Rv. 490606 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Opposizione all'esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Rimessione delle parti davanti al giudice competente per il giudizio ordinario - Relativa ordinanza - Impugnabilità - Regolamento di competenza - Ammissibilità.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
L'ordinanza con la quale, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. civ., il giudice dell'esecuzione, investito dell'opposizione all'esecuzione (art. 615 cod. proc. civ.) dispone che il giudizio prosegua dinnanzi a se o rimette le parti dinnanzi al giudice che ritiene competente per il giudizio ordinario, ha natura decisoria perché suppone l'esercizio, anche solo implicito, di una "potestas decidendi" sulla competenza; ne consegue, per un verso, che il giudice al quale la causa sia stata rimessa, se non condivide la decisione del precedente giudice, non può declinare la sua competenza, ma deve piuttosto richiedere di ufficio regolamento di competenza, ai sensi dell'art. 45 cod. proc. civ., e, per altro verso, che l'ordinanza può essere impugnata dalle parti con istanza di regolamento di competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)