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Sez. 1, Sentenza n. 2725 del 11/11/1967 (Rv. 330219 - 01)

COMUNIONE TACITA FAMILIARE - NOZIONE - ELEMENTI COSTITUTIVI.*
Stato
decisa il 1967-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330219-01

COMUNIONE TACITA FAMILIARE - NOZIONE - ELEMENTI COSTITUTIVI.*

Perche si abbia comunione tacita familiare (ammissibile anche in ordine ad attivita economiche diverse da quella agricola, espressamente prevista dalla legge) e necessario che concorrano simultaneamente1) una struttura associativa familiare, ossia un vincolo familiare caratterizzato dalla comunanza di tetto e di mensa e da una organizzazione internà 2) una consistenza patrimoniale, e cioe un nucleo patrimoniale indiviso, costituito di solito, ma non necessariamente, almeno in parte, da un nucleo originario ereditariò 3) un'attivita di lavoro di tutti i partecipanti alla comunione, diretta e coordinata da un capo, non di rado affiancato da un vero e proprio consiglio per le decisioni piu importantì 4) la Mancanza assoluta di formalita giuridiche e contabili, manifestata attraverso l'assenza di un qualsiasi rapporto negoziale espresso tra i comunisti e la dispensa da ogni reciproco rendimento di conto in senso proprio. In ipotesi di comunione tacita familiare di un'azienda agricola l'attivita di lavoro non si esaurisce nel solo compimento di quello che si chiama comunemente -lavoro dei campi- (come la seminagione, la mietitura, la potatura delle piante, il raccolto, il governo del bestiame ecc.), ma comprende anche un insieme di prestazioni marginali e sussidiarie che incidono in misura apprezzabile sull'intera attivita aziendale (come ad es., l'attendere ai lavori domestici, la tenuta del pollaio ecc.), che danno diritto, a chi le da, a fruire del vitto e dell'alloggio ed ad attingere dagli utili della gestione, nei limiti della quota spettantegli, le somme occorrenti per le spese personali.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)