diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2831 del 06/05/1982 (Rv. 420705 - 01)

COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1982-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420705-01

COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - REQUISITI.*

La comunione di mensa, abitazione e lavoro come anche la collaborazione all'azienda paterna, non è, di per sè sola, elemento sufficiente per ritenere l'esistenza di una comunione tacita familiare, ove manchi la formazione di un unico peculio, destinato indivisibilmente ai bisogni della famiglia e allo acquisto dei beni nell'interesse del consorzio familiare. (V 2430/73, mass n 365826; (Conf 3011/75, mass n 377102).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)