Sez. 3, Sentenza n. 35692 del 05/04/2011 Ud. (dep. 03/10/2011) Rv. 251224 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Appaltatore di lavori edili - Responsabilità - Sussistenza.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Risponde del reato di abusiva gestione di rifiuti l'appaltatore di lavori edili in quanto grava su di lui l'obbligo di garanzia in relazione all'interesse tutelato ed al corretto espletamento delle operazioni di raccolta e smaltimento dei rifiuti connessi all'attività edificatoria. (Fattispecie in tema di deposito incontrollato).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)