Sez. 2, Sentenza n. 2874 del 20/07/1976 (Rv. 381619 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - CHIARIMENTI RICHIESTI DAL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - CHIARIMENTI RICHIESTI DAL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
Costituisce sempre una facolta discrezionale del giudice del merito chiedere o meno chiarimenti al consulente tecnico e disporre, o meno, la rinnovazione della consulenza, perche il giudice puo procurarsi non solo attraverso una consulenza tecnica, ma anche aliunde, le cognizioni necessarie in una materia di cui egli non abbia diretta conoscenza. (V 3142/74, mass n 371627; (V 2629/73, mass n 366108; (V 544/73, mass n 362579).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 196
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)