Sez. 3, Sentenza n. 321 del 22/01/1990 (Rv. 464898 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - RILEVANZA - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - RILEVANZA - LIMITI.*
L'interpretazione di un contratto, consistendo nell'accertamento di una realtà storica (la comune intenzione delle parti), è assoggettata, ai fini del controllo di legittimità in Cassazione, ai principi che governano i giudizi di fatto, tra cui è fondamentale quello della non Rilevanza del mancato esame di elementi non idonei a modificare l'accertamento, per cui è incensurabile la ricostruzione del significato del negozio, operata dal giudice del merito che ometta di valutare il comportamento delle parti, quando questo elemento non appaia tale da potere portare ad un giudizio diverso, posto che il criterio ermeneutico relativo al detto comportamento è meramente sussidiario di quello fondamentale di cui al primo comma dell'art. 1362 cod. civ., nel senso cioè che alla valutazione del comportamento complessivo delle parti, successivo alla conclusione del contratto, può farsi ricorso soltanto quando l'interpretazione delle clausole contrattuali esaminate nel loro significato letterale non fornisca elementi idonei e sufficienti per l'individuazione della comune intenzione delle parti medesime. (Conf 5437/87, mass n 454002; (Conf 5657/86, mass n 448139; (Conf 4309/86, mass n 447044).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)