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Sez. 1, Sentenza n. 5437 del 20/06/1987 (Rv. 454002 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE - RICORSO A CRITERI SUSSIDIARI - PRESUPPOSTO - AMBIGUITÀ O INSUFFICIENZA DELLE ESPRESSIONI LETTERALI USATE.*
Stato
decisa il 1987-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454002-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE - RICORSO A CRITERI SUSSIDIARI - PRESUPPOSTO - AMBIGUITÀ O INSUFFICIENZA DELLE ESPRESSIONI LETTERALI USATE.*

In tema di ermeneutica contrattuale il giudice è tenuto ad indagare quale sia stata la comune volontà dei contraenti (art. 1362 cod. civ.), ma qualora il senso letterale della convenzione riveli con chiarezza ed univocità siffatta volontà e non sussista alcuna ragione di divergenza tra la lettera e lo spirito dell'accordo raggiunto una ulteriore interpretazione è inammissibile perché porterebbe il giudice a sostituire la propria soggettiva opinione alla volontà delle parti, atteso che secondo il principio del C.d. gradualismo il giudice deve ricorrere ai criteri legali sussidiari di interpretazione contenuti negli art. 1362 secondo comma, 1366 e 1370 cod. civ. solo quando le espressioni adoperate si presentino ambigue o comunque insufficienti per l'interpretazione di quella volontà. (V 5657/86, mass n 448139; (V 2525/84, mass n 434546; (V 4480/80, mass n 408354; (V 1745/76, mass n 380515; (V 2580/75, mass n 376525).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1370

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)