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Sez. L, Sentenza n. 17759 del 05/09/2005 (Rv. 583323 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE | Lettori di lingua straniera - D.l. n. 2 del 2004, conv. con modificazioni nella legge n. 63 del 2004, di adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia del 26 giugno 2001 - Interpretazione conforme alla sentenza comunitaria - Conseguenze - Qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato a tempo indeterminato - Necessità - Possibilità di deroga da parte dei contraenti - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583323-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE

In riferimento ai contratti di lavoro dei lettori di lingua straniera presso le Università - stipulati ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980 - dalla sentenza della Corte di Giustizia, n. 212/99 del 26 giugno 2001, che ha valore di fonte di diritto comunitario efficace "erga omnes", e dal d.l. n. 2 del 2004, conv. con modificazioni dalla legge n. 63 del 2004, che a tale sentenza ha dato attuazione, risulta imposta la qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato a tempo indeterminato, essendo questa presupposto indefettibile del trattamento economico riconosciuto ai suddetti lavoratori, e la stessa qualificazione non può essere negata dall'autonomia delle parti contraenti. (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva negato la natura di lavoro subordinato a contratti stipulati nel periodo dal 1983 al 1990).

Riferimenti normativi: DPR 11/07/1980 num. 382 art. 28 CORTE COST., Decreto Legge 14/01/2004 num. 2, Legge 05/03/2004 num. 63

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)