Sez. L, Sentenza n. 2932 del 26/02/2003 (Rv. 560735 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Lavoratori del settore dell'amianto - Beneficio previsto dall'art. 13, comma ottavo, legge n. 257 del 1992 - Destinatari - Individuazione - Fondamento - Riferimento alla sentenza della Corte cost. n. 434 del 2002.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
La maggiorazione secondo il coefficiente 1, 5 dei periodi lavorativi comportanti esposizione all'amianto, prevista dall'art. 13, comma ottavo, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificato dall'art. 1, comma primo, del D.L. n. 169 del 1993, conv. nella legge n. 271 del 1993, in virtù di un'interpretazione che la Corte costituzionale ha giudicato conforme agli artt. 3 e 38, Cost. (sent. n. 434 del 2002), non spetta ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge n. 257 del 1992 (28 aprile 1992), erano già titolari di una pensione di anzianità o di vecchiaia ovvero di inabilità, mentre va riconosciuta - ferma restando la ricorrenza di tutti gli altri requisiti stabiliti dalla succitata disposizione - ai lavoratori che, a quella medesima data, prestavano ancora attività di lavoro dipendente, ovvero versavano in uno stato di temporanea disoccupazione, ovvero erano titolari della pensione o dell'assegno di invalidità.
Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST., Decreto Legge 05/06/1993 num. 169 art. 1 CORTE COST., Legge 04/08/1993 num. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)