Sez. L, Sentenza n. 16256 del 29/10/2003 (Rv. 567793 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Lavoratori del settore dell'amianto - Esposizione al rischio per oltre dieci anni - Benefici pensionistici ex art. 13, ottavo comma, legge n. 257 del 1992 - Attribuzione - Presupposti - Valori di rischio di cui al D.Lgs. n. 277 del 1991 - Sussistenza - Necessità - Fondamento - Destinatari - Individuazione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
L'attribuzione del beneficio cui all'art. 13, ottavo comma, legge n. 257 del 1991 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art.1, primo comma, decreto legge n. 169 del 1993, convertito in legge n. 271 del 1993) presuppone l'adibizione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti un effettivo e personale rischio morbigeno a causa della presenza, nei luoghi di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto che, per essere superiore ai valori limite indicati nella legislazione prevenzionale di cui al D.Lgs n. 277 del 1991 e successive modifiche (valori espressamente richiamati dall'art. 3 della predetta legge n. 257 del 1991, così come modificato dall'art. 16 legge n. 128 del 1998), renda concreta e non solo presunta la possibilità del manifestarsi delle patologie che la sostanza è idonea a generare. La esplicita previsione normativa di tale doppia "soglia" (riguardante cioè sia la durata che l'intensità dell'esposizione) non contrasta con i principi costituzionali di parità di trattamento di situazioni uniformi, come riconosciuto dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 5 del 2000 e 127 del 2002, dovendosi peraltro ritenere che l'estensione dell'operatività della maggiorazione contributiva non spetta ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge n. 257 del 1992 (28 aprile 1992), erano già titolari di una pensione di anzianità o di vecchiaia ovvero di inabilità, mentre va riconosciuta - ferma restando la ricorrenza di tutti gli altri requisiti stabiliti dalla succitata disposizione - ai lavoratori che, a quella medesima data, restavano ancora attività di lavoro dipendente, ovvero versavano in uno stato di temporanea disoccupazione, ovvero erano titolari della pensione o dell'assegno di invalidità.
Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST., Legge 24/04/1998 num. 128 art. 16, Decreto Legge 05/06/1993 num. 169 art. 1 com. 1 CORTE COST., Legge 04/08/1993 num. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)