Sez. L, Sentenza n. 8182 del 28/04/2004 (Rv. 572426 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Lavoratori del settore amianto - Beneficio pensionistico previsto dall'art. 13, comma ottavo, legge n. 257 del 1992 - Destinatari - Individuazione - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
Il beneficio previdenziale per i lavoratori del settore amianto, di cui all'art. 13, comma ottavo, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, compete esclusivamente ai soggetti qualificabili come "lavoratori" alla data di entrata in vigore della stessa legge (28 aprile 1992), ovvero ai prestatori di lavoro subordinato in attualità di servizio, a quelli in stato di temporanea disoccupazione, ed anche ai titolari fornitori di pensione o assegno di invalidità, in quanto beneficiari di prestazioni non preclusive dello svolgimento di attività lavorativa, nonché, infine, ai superstiti di tali soggetti, purché il decesso si sia verificato dopo il 28 aprile 1992. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato il diritto alla maggiorazione del trattamento previdenziale in favore del titolare di una pensione ai superstiti liquidata prima del 28 aprile 1992, in quanto il dante causa del richiedente non poteva essere considerato "lavoratore" al momento della entrata in vigore della legge citata, essendo già da tempo deceduto).
Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 CORTE COST., Legge 05/06/1993 num. 169 art. 1 CORTE COST., Legge 04/08/1993 num. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)