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Sez. 1, Sentenza n. 9707 del 10/08/1995 Ud. (dep. 18/09/1995) Rv. 202304 - 01

Giudizio - Istruzione dibattimentale - Assunzione di nuovi mezzi di prova | Testimonianza - Assunzione disposta in un momento diverso da quello indicato nell'art. 507 cod. proc. pen. - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Ragioni -
Stato
decisa il 1995-08-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202304-01

Giudizio - Istruzione dibattimentale - Assunzione di nuovi mezzi di prova

L'assunzione di una testimonianza ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. in un momento diverso da quello indicato dalla norma ("terminata l'acquisizione delle prove") costituisce mera irregolarità e non è sanzionata né sotto il profilo della nullità, né sotto quello dell'inutilizzabilità; in particolare non può ravvisarsi, in tale ipotesi, alcuna nullità di ordine generale ricollegabile all'art. 178, lettera c), cod. proc. pen., in quanto l'escussione di un teste, "anticipata" rispetto al termine dell'acquisizione delle prove, non può incidere sull'assistenza, sulla rappresentanza o sull'intervento dell'imputato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 507 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)