Sez. 6, Sentenza n. 33166 del 17/06/2004 Ud. (dep. 02/08/2004) Rv. 229761 - 01
GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - assunzione di nuovi mezzi di prova | Integrazione probatoria di ufficio disposta prima che sia terminata l'acquisizione delle prove - Conseguenze - Nullità o inutilizzabilità - Esclusione - Mera irregolarità.
GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - assunzione di nuovi mezzi di prova
Il ricorso all'integrazione probatoria di ufficio, effettuato prima che sia terminata l'acquisizione delle prove, costituisce una mera irregolarità procedimentale che, in mancanza di una specifica previsione normativa, non determina alcuna nullità o inutilizzabilità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)